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Conosciamo meglio la legge sulle droghe in Italia

droghe

Legge 49/2006: Nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio scorso è stato pubblicata la legge 21 febbraio n.49, di conversione del decreto legge 272 del 2005, con la quale è stato profondamente novellato il Dpr 309 del 1990 recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti. Il punto di forza della nuova legge Fini/Giovanardi sulle droghe, è l’equiparazione tra droghe “leggere” e droghe “pesanti”, sotto l’aspetto della pericolosità e delle sanzioni.

Detenere, cedere o consumare tali sostanze, non importa in che quantità, sono comportamenti puniti dalla legge. In particolare, possedendo più di una quantità massima prestabilita, si diventa spacciatori e si rischiano pene da uno a vent’anni di carcere, secondo la gravità. Il consumo è comunque punito con sanzioni amministrative (il ritiro della patente, del porto d’armi, del permesso di soggiorno, ecc.) revocabili se l’interessato si sottopone a programma terapeutico, di cui si è certificato il buon andamento.

La rilevanza del quantitativo

Mezzo grammo di cannabis, 750 milligrammi di cocaina, un quarto di grammo di eroina, 750 milligrammi di ecstasy, 500 milligrammi amfetamina e 150 microgrammi di Lsd: sono queste le quantità massime consentite per il consumo personale di droga in base alle tabelle stabilite dalla legge. La legge di fatto parifica uso di droghe leggere e pesanti, e come detto colpisce anche il consumo oltre allo spaccio. I fumatori di cannabis risultano ora punibili anche per il possesso di qualche “canna”. Ma quante?

Non si può dimenticare il “Principio attivo”

forse una decina o anche meno se si tratta di marjuana di buona qualità finemente tritata e controllata (come quella contenuta ad esempio nei farmaci consentiti in alcuni paesi tra cui l’Olanda per scopi terapeutici). Le tabelle parlano infatti di “principio attivo” e quindi di un valore altamente variabile e legato alla “qualità” della sostanza che in pratica non è possibile valutare durante i controlli di polizia ma solo con una successiva analisi chimica delle foglie di marjuana o delle polveri trovate addosso alle persone fermate.

Tale scelta facilita lo spacciatore e penalizza il consumatore, visto che solo il primo sa quanta “roba” può portarsi dietro conoscendo la merce che vende. Sarà comunque necessario tenere presente che tali soglie sono solo uno degli indizi che la legge mette a disposizione per verificare se si tratta di consumo personale o di spaccio, che si aggiunge agli altri due criteri: quello della modalità di presentazione delle sostanze (peso lordo complessivo o confezionamento frazionato) e altre circostanze dell’azione (grandi quantità di denaro).

Lo stato non ha le idee molto chiare

“Uno spinello fa meno male di mezzo litro di vino e il consumo di droghe leggere dovrebbe essere depenalizzato, mentre la legge voluta dal centrodestra non fa distinzione tra sostanze leggere e pesanti, né’ tra spacciatori e consumatori”. L’ha detto il ministro della solidarietà sociale, Paolo Ferrero, aggiungendo: “la legge Fini sarà cambiata: occorre essere severi contro lo spaccio”. Dal canto suo il ministro della salute Livia Turco vuole modificare il decreto ministeriale sulla “Tabella Unica”, che fissa le soglie quantitative oltre le quali scatta il reato di spaccio: la quantità massima detenibile di canapa passerebbe dagli attuali 500 mg a 1000 mg.

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